Attività consentite DPCM 10 aprile 2020

LE ATTIVITA’ SOGGETTE ALLA RIAPERTURA AI SENSI DEL D.C.P.M. del 11 APRILE 2020 E
DELL’ORDINANZA N. 528 DEL 11 APRILE 2020
A seguire l’elenco delle attivita’ consentite ai sensi del D.P.C.M. DEL 11 aprile 2020. Questo elenco per quanto
concerne le attivita’ svolte in Lombardia deve comunque essere verificato con quanto stabilito con Ordinanza
della stessa Regione n. 528 del 11 aprile 2020, di cui riportiamo in calce i provvedimenti principali.
ATTIVITA’ CONSENTITE AI SENSI DEL D.P.C.M. DEL 11 APRILE 2020
Commercio al dettaglio
 Ipermercati
 Supermercati
 Discount di alimentari
 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco:
47.2)
 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
 Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi
specializzati (codice ateco: 47.4)
 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
 Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
 Farmacie
 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
 Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
 Commercio al dettaglio di libri
 Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
SERVIZI ALLA PERSONA:
 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
 Attività delle lavanderie industriali
 Altre lavanderie, tintorie
 Servizi di pompe funebri e attività connesse
ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI:
 1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
 2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
 3 Pesca e acquacoltura
 5 Estrazione di carbone
 6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
 09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
 10 Industrie alimentari
 11 Industria delle bevande
 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
 14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia
e materiali da intreccio
 17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
 20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 –
20.59.60)
 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
 22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
 23.13 Fabbricazione di vetro cavo
 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
 25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
 25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
 25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
 26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
 26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche
 26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed
elettroterapeutiche
 27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione
e il controllo dell’elettricità
 27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
 28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma
(incluse parti e accessori)
 32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
 32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
 32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
 33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti
codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)
 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
 37 Gestione delle reti fognarie
 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
 42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
 45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
 45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e
accessori
 46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
 46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
 46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
 46.49.1 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
 46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
 46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e
utensili agricoli, inclusi i trattori
 46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
 46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
 46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per
riscaldamento
 46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
 50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua
 51 Trasporto aereo
 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
 53 Servizi postali e attività di corriere
 55.1 Alberghi e strutture simili (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazioneK (da 64 a66)
 Attività finanziarie e assicurative
 69 Attività legali e contabili
 70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
 71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche
 72 Ricerca scientifica e sviluppo
 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
 75 Servizi veterinari
 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione
alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto
 80.1 Servizi di vigilanza privata
 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
 82.20 Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che
rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatiche delle
chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado
di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e,
comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto
 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
 82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio
di prodotti
 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
 85 Istruzione
 86 Assistenza sanitaria
 87 Servizi di assistenza sociale residenziale
 88 Assistenza sociale non residenziale
 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
 99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali
ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 528 DEL 11 APRILE 2020
1 – E’ consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie
merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020; quando l’attività di
consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione
aggiuntivo. La consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il
confezionamento che per il trasporto evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali
a distanza inferiore a un metro; E’ consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio
di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020.
2 – E’ consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati il commercio al dettaglio di:
● ar􀆟coli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio,
● libri,
● fiori e piante
E’ vietato il commercio al dettaglio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori
automatici di:
● acqua potabile (c.d. Case dell’acqua),
● la􀆩e sfuso,
● generi di monopolio,
● prodo􀆫 farmaceu􀆟ci e parafarmaceu􀆟ci,
● nonché i distributori automa􀆟ci presen􀆟 all’interno degli uffici, delle a􀆫vità e dei servizi che in base ai
provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione.
Coloro che accedono ai distributori automatici devono comunque rispettare la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro;
E’ vietata nei giorni festivi e prefestivi la vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:
 computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video,
elettrodomestici in esercizi non specializzati,
 apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati,
 articoli per l’illuminazione,
 ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico,
 apparecchiature fotografiche e relativi accessori
l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è
consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori,
disabili o anziani;
 gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base all’allegato 1 del D.P.C.M. del 10
aprile 2020, come integrato dal precedente punto a), devono mettere a disposizione dei clienti guanti
monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio;
 si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati,
supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del
personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5
°C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione e
limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;
 sono sospesi i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare. I
mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a
condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico
mercato che preveda quanto segue
a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita
b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;
3 – Attività di somministrazione di alimenti e bevande A) sono consentiti i servizi di somministrazione di alimenti
e bevande resi nell’ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e
sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione. Restano consentite le sole attività di ristorazione
di alimenti e bevande (ivi comprese quelle artigianali quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie,
gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere) con consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti
igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio
deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
4- Per le altre attività economiche si applicano le misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 10 aprile 2020, ad eccezione di quanto segue:
1) le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici Ateco 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività
di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi
ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche)
devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili
ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o
sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono
avvenire esclusivamente previo appuntamento;
2) le attività di cui ai codici Ateco 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01
(Riparazione e manutenzione di telefoni 10 fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di
altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa)
restano sospese ad eccezione degli:
● interven􀆟 strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica u􀆟lità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge
12 giugno 1990, n. 146,
● interven􀆟 necessari per la garanzia della con􀆟nuità delle attività consentite,
● interven􀆟 urgen􀆟 per le abitazioni;
3) resta sospesa l’accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi e strutture simili (codice 55.1). Tali
strutture possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze
collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo esemplificativo, pernottamento di personale sanitario e di
volontari di protezione civile, isolamento di pazienti), ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È
altresì consentita nelle predette strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie:
● personale in servizio presso le stesse stru􀆩ure;
● ospi􀆟 che vi soggiornano per mo􀆟vi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione
dell’attività;
● personale viaggiante di mezzi di trasporto;
● ospi􀆟 costre􀆫 a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento;
● sogge􀆫 entra􀆟 dall’estero e colloca􀆟 nelle prede􀆩e stru􀆩ure, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. del 10
aprile 2020;
● sogge􀆫 aven􀆟 residenza anagrafica nelle stesse stru􀆩ure;
● sogge􀆫 che assistono persone malate o ricoverate in stru􀆩ure sanitarie; 11
● sogge􀆫 che hanno s􀆟pulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il
soggiorno nella struttura stessa;
4) è consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo
alberghiero (55.90.20);
5) i servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro
che favoriscano la prenotazione con appuntamenti;
6) è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di
provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione
dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco
all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti