LE INDENNITA’ PER L’EMERGENZA COVID-19 PER IL MESE DI APRILE E MAGGIO E IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
LE INDENNITA’
Per il mese di aprile e maggio le indennita’ previste vengono riportate nella tabella seguente, l’erogazione per coloro che ne hanno gia’ beneficiato per il mese di marzo sara’ automatica per quanto concerne gli iscritti all’Inps, si attendono invece indicazioni dalle casse di previdenza degli Ordini professionali:
Soggetto | Condizioni | Indennità | ||
marzo | aprile | maggio | ||
Lavoratore autonomo iscritto Gestione separata INPS |
– partita IVA “attiva” al 23.2.2020
– iscrizione Gestione separata INPS – non titolare di pensione – non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie |
€ 600 |
€ 600 |
— |
– partita IVA “attiva” al 19.5.2020
– iscrizione Gestione separata INPS – non titolare di pensione – non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie – riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 |
— |
— |
€ 1.000 |
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Co.co.co. iscritto Gestione separata INPS |
– rapporto “attivo” al 23.2.2020
– iscrizione Gestione separata INPS – non titolare di pensione – non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie |
€ 600 |
€ 600 |
— |
– cessazione rapporto di lavoro al 19.5.2020
– iscrizione Gestione separata INPS – non titolari di pensione – non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie |
— |
— |
€ 1.000 |
|
Artigiano / commerciante
/ coltivatore diretto / IAP / coadiuvante / coadiutore agente e rappr. di commercio |
– non titolare di pensione
– non iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della Gestione separata INPS) |
€ 600 |
€ 600 |
— |
Lavoratore dipendente stagionale del turismo e stabilimenti termali |
– cessazione involontaria rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 – 17.3.2020
– senza rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020 – non titolare di pensione |
€ 600 |
€ 600 |
— |
– cessazione involontario rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 – 17.3.2020
– senza rapporto di lavoro dipendente al 19.5.2020 – non titolare di pensione / Naspi |
— |
— |
€ 1.000 |
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Lavoratore in somministrazione del turismo e stabilimenti terminali | – cessazione involontaria rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 – 17.3.2020
– senza rapporto di lavoro dipendente al 19.5.2020 – non titolare di pensione / Naspi |
— |
€ 600 |
€ 1.000 |
Lavoratore settore agricolo |
– a tempo determinato
– non titolare di pensione – che nel 2019 ha effettuato almeno 50 giorni effettivi di lavoro agricolo |
€ 600 |
€ 500 |
— |
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Al fine di sostenere i soggetti titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo e reddito agrario titolari di partita IVA, il Decreto “Rilancio” prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto.
In particolare il contributo spetta:
– ai titolari di reddito agrario di cui all’art. 32, TUIR nonché ai soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR, o compensi non superiori a € 5 milioni nel 2019;
– a condizione che l’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019.
A tal fine va fatto riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni /prestazione dei servizi.
Il contributo spetta anche in assenza del requisito in esame:
- ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019;
Il contributo a fondo perduto in esame non spetta:
- ai soggetti che hanno cessato l’attività al 31.3.2020;
- agli Enti Pubblici di cui all’art. 74, comma 2, TUIR;
- agli intermediari finanziari e società di parteciazione di cui all’art. 162-bis, TUIR;
- ai contribuenti che hanno diritto alle indennità previste dai citati artt. 27 e 38, DL n. 18/2020;
- ai lavoratori dipendenti;
- ai professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n.509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).
Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019 nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.
Ricavi / compensi 2019
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Percentuale applicabile |
non superiori a € 400.000 | 20% |
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 | 15% |
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000 | 10% |
Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a:
O € 1.000 per le persone fisiche;
O € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo in esame:
– non è imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
– non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61
e 109, comma 5, TUIR.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto il soggetto interessato deve presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti:
- esclusivamente in via telematica (anche tramite un intermediario delegato al servizio del
Cassetto fiscale o ai servizi per la fatturazione elettronica);
- entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.
Le modalità di effettuazione dell’istanza / contenuto informativo / termini di presentazione della stessa sono definiti dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.