Ecobonus 110% “DL Rilancio”

ECOBONUS AL 110%:L’AMPLIAMENTO DELLA DETRAZIONE PREVISTA NEL DECRETO RILANCIO

 

Nell’ambito del recente DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, è previsto l’aumento al 110% della detrazione spettante per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma, da ripartire in 5 quote annuali. Tale incremento della detrazione e’ previsto per le spese sostenute dal 31/07/2020 al 31/12/2021.

 

Possono usufruire della detrazione gli interventi effettuati dai seguenti soggetti:

  1. condomini;
  2. persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, su unità immobiliari (nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico sono effettuati su edifici unifamiliari è possibile fruire della detrazione nella maggior misura del 110% soltanto se l’edificio è adibito ad abitazione principale);
  3. Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  4. cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

 

 

Le detrazioni previste dall’art. 14, DL n. 63/2013, che a seconda della tipologia dell’intervento sono pari al 50% – 65% – 70% – 75% – 80% – 85%, si applicano nella misura del 110% per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, con ripartizione in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

  1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM 11.10.2017;
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
  1. impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 18.2.2013, n. 811 ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 119 in esame, di seguito illustrati;
  2. impianti di microcogenerazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

  1. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
  • impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 119 in esame, di seguito illustrati;
  • impianti di microcogenerazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

  1. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:

impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti solari

fotovoltaici e sistemi di accumulo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 119 in esame, di seguito illustrati;

impianti di microcogenerazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Ai fini dell’accesso alla detrazione nella maggior misura del 110%, gli interventi sopra elencati:

  • devono rispettare i requisiti minimi fissati dai Decreti previsti dal comma 3-ter del citato art. 14 (ad oggi non ancora emanati);
  • nel loro complesso devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 di seguito illustrati (impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), il miglioramento almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica(APE) di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.

 

Sale al 110% la detrazione anche per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16, DL /n. 63/2013, per le spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021.

Nel caso in cui, oltre all’esecuzione degli interventi in esame, il contribuente sceglie di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante ad un’impresa di assicurazione e stipulare contestualmente una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione IRPEF spetta nella misura del 90%.

 

TRASFORMAZIONE DETRAZIONE IN CREDITO D’IMPOSTA / SCONTO IN FATTURA

 

L’art. 121, DL n. 34/2020 in esame amplia, apportando alcune modifiche, le fattispecie al ricorrere delle quali il soggetto interessato può scegliere la trasformazione della detrazione in credito d’imposta ovvero il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante.

In particolare, è possibile optare, alternativamente, per la trasformazione in credito d’imposta, con eventuale successiva cessione, ovvero il c.d. “sconto in fattura” per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo / ristrutturazione);
  • efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 sopra commentato (interventi di riqualificazione energetica con detrazione al 110%);
  • adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013 edi cui al comma 4 sopra commentato (riduzione rischio sismico con detrazione del 110%);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ossia interventi rientranti nel c.d. “Bonus facciate”;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR compresi quelli di cui ai commi 5 e 6 sopra illustrati;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013 nonché quelle di cui al sopra citato comma 8 con detrazione del 110%.

Come sopra accennato la disposizione in esame apporta anche alcune modifiche alla disciplina relativa a tali possibilità. In particolare si evidenzia che, in caso di:

  1. riconoscimento dello sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, d “sconto in fattura”, il fornitore recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione dello stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  2. trasformazione della detrazione in credito d’imposta, lo stesso può essere oggetto di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il credito d’imposta derivante dalla trasformazione / cessione e dal c.d. “sconto in fattura” va utilizzato con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

NB

L’eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno:

non può essere fruita negli anni successivi;

non può essere richiesta a rimborso.

I fornitori e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato / credito ricevuto.

Con un apposito Provvedimento l’Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative di quanto sopra esposto.

Particolari ed ulteriori adempimenti sono previsti in caso di opzione per la cessione / sconto in fattura a seguito degli interventi sopra elencati per i quali spetta la detrazione del 110%. Innanzitutto è previsto che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato ai sensi dell’art. 35, D.Lgs. n. 241/97, inoltre un tecnico abilitato deve asseverare la congruita’ di quanto svolto sia per l’efficentamento energetico che per il rischio sismico