L’esenzione IMU per le strutture ricettive
Sul prossimo adempimento dell’acconto IMU in scadenza al 16 giugno, impatta in modo significativo l’articolo 177 del Decreto Rilancio.
La misura piu’ significativa prevista a favore del turismo si trova in questo articolo che prevede l’esenzione dall’obbligo del pagamento dell’acconto per le seguenti fattispecie:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché immobili degli stabilimenti termali. L’esenzione, in questi casi, non è collegata alla categoria catastale del bene ma alla sua destinazione d’uso. Non rileva inoltre il fatto che l’unità sia in proprietà di un soggetto diverso dal gestore;
b) gli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case ed appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari coincidano con i gestori. Anche in questo caso, a parte l’ipotesi isolata delle unità in D/2, non rileva la categoria catastale ma l’attività ivi esercitata.
Entrando nello specifico delle fattispecie indicate si scoprono più di una criticità che ci si augura vengano superate in sede di conversione.
Innanzitutto talune definizioni lasciano aperti degli interrogativi sulla corretta applicazione, come quella di case e appartamenti per vacanze, attivita’ che al pari dei bed & breakfast puo’ svolgersi secondo modalità non imprenditoriali, forma in cui non e’ certo si volesse estendere tale agevolazione.
Un’altra criticità riguarda la circostanza che l’esenzione è condizionata al presupposto che il proprietario coincida con il gestore dell’attività. Ciò però non sempre è riscontrabile in concreto,si pensi ad esempio al caso dell’immobile intestato al coniuge del gestore oppure all’unità nella titolarità del soggetto che è anche intestatario della quota di maggioranza della società che gestisce l’attività. In casi come questi o analoghi ad essi, è del tutto evidente che l’applicazione letterale della norma conduce alla considerazione che l’acconto sia dovuto, per difetto dell’identità soggettiva tra proprietario e gestore, sebbene tale conclusione, nella sostanza, sia ingiusta.
Il problema interpretativo di maggior impatto è in realtà rappresentato dal fatto che il primo acconto IMU 2020 non è commisurato al possesso verificatosi nel primo semestre dell’anno ma corrisponde ad una cifra convenzionalmente pari alla metà del totale corrisposto l’anno scorso. Questo significa che i soggetti esentati in base al Decreto Rilancio, in sede di saldo di dicembre, potrebbero trovarsi ad avere benefici differenti in via percentuale, con casistiche che porterebbero a situazioni quasi paradossali. Per questo motivo si spera che prima della conversione tale articolo venga modificato prevedendo l’esenzione pari all’imposta maturata nel primo semestre dell’anno, calcolata ad aliquote del 2020.