Decreto Sostegni – Le novità per i Datori di Lavoro
In data 22 marzo 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo del 2021 – Decreto Sostegni.
Si illustrano le principali novità per i datori di lavoro.
PROROGA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI PER COVID – 19
E’ prevista la concessione di trattamenti di CIGO, a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di 13 settimane collocate nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno
2021.
È, espressamente, previsto che i trattamenti introdotti dal Decreto Sostegni siano riconosciuti in favore dei lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 41/2021).
Per i trattamenti di CIGO concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.
PROROGA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA E ASSEGNO ORDINARIO PER COVID – 19
Il Decreto Sostegni introduce ulteriori 28 settimane di trattamenti salariali per le aziende che rientrano nel campo di applicazione dell’assegno ordinario (FIS e Fondi di solidarietà bilaterali)
e della cassa integrazione in deroga, da collocarsi nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. In relazione a tali ulteriori settimane non trova applicazione il contributo addizionale.
Peraltro, a favore dei medesimi datori di lavoro, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto la concessione dei trattamenti in oggetto (assegno ordinario e CIGD) per una durata massima di 12 settimane, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Nell’intervallo tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, le settimane di trattamento introdotte dalle due disposizioni di legge si potrebbero, dunque, sovrapporre.
A tale riguardo, va evidenziato che il Decreto Sostegni non prevede espressamente il meccanismo di assorbimento, da parte delle nuove 28 settimane, dei periodi di trattamento richiesti e autorizzati sulla base della Legge di Bilancio 2021 e che si collocano nel medesimo periodo temporale di fruizione. Dall’altra parte, però, il Decreto Sostegni dispone che i datori di lavoro interessati possano presentare domanda di assegno ordinario e CIGD per “una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021” il che porterebbe a ritenere che eventuali residui, al 1° aprile 2021, di settimane di trattamento disposte dalla Legge di Bilancio non possano cumularsi alle ventotto settimane da ultimo introdotte.
Sul punto, si attendono i necessari chiarimenti da parte della circolare esplicativa dell’INPS.
Le nuove 28 settimane di trattamento possono essere richieste per i lavoratori in forza al 23 marzo 2021.
PROROGA DIVIETO DI LICENZIAMENTO
E’ stato esteso il divieto di licenziamento, per i licenziamenti collettivi e quelli per giustificato motivo oggettivo a prescindere dal numero di lavoratori impiegati:
- fino al 30 giugno 2021, per tutti i datori di lavoro senza alcuna distinzione;
- dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, per quei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che facciano domanda e fruiscano degli strumenti di integrazione salariale previsti dai commi 2 e 8 dell’articolo 8 del Decreto in commento.
Restano sempre ferme le eccezioni già individuate in precedenza, dunque il divieto non si applica nelle ipotesi di:
- cessazione del contratto di appalto con riassunzione da parte del nuovo appaltatore subentrante;
- cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, per messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (ferma restando la possibilità di accedere alla NASpI);
- fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.
Si segnala che il divieto di licenziamento nel periodo dal 1° luglio al 31 ottobre, opera quindi solo per i datori di lavoro che faranno domanda e fruiranno di:
- assegno ordinario;
- cassa integrazione salariale in deroga;
- cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA);
Restano esclusi pertanto i datori di lavoro che possono accedere alla cassa integrazione ordinaria
Infatti, a differenza di questi strumenti di integrazione salariale previsti per 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, la cassa integrazione ordinaria potrà essere fruita solo tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.
Pertanto si ritiene che
- a decorrere dal 1° luglio, le aziende che non hanno fatto richiesta degli strumenti di sostegno al reddito e che hanno fruito esclusivamente della cassa integrazione ordinaria avranno la facoltà di procedere con le procedure di licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo, al ricorrere dei presupposti di legge;
- a decorrere dal 1° novembre 2021, invece, a prescindere dagli strumenti di integrazione salariale richiesti e/o fruiti, verrà meno il divieto di licenziamento per tutte le aziende.
TEMPO DETERMINATO – PROROGA CONTRATTI A-CAUSALE
A seguito delle conseguenze dell’emergenza sanitaria da COVID-19, le precedenti normative sono intervenute in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, modificandone in via provvisoria la disciplina relativa alla proroga o rinnovo.
Fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi dei rapporti a termine, è prevista la possibilità per i datori di lavoro della proroga/rinnovo dei contratti a tempo determinato
- senza indicazione della causali giustificative, di cui all’art. 19, comma 1 del D.Lgs n. 81/2015 (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori, oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria),
- per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta (indipendentemente che si tratta di proroga o rinnovo).
Rispetto alla norma transitoria in oggetto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha chiarito che la stessa permette altresì la deroga alla disciplina
- sul numero massimo di proroghe e
- sul rispetto dei “periodi cuscinetto” (c.d. “stop and go” di 10 giorni per i contratti di durata iniziale fino a 6 mesi ovvero 20 giorni per i contratti di durata iniziale superiore a 6 mesi).
Pertanto, la disciplina transitoria inizialmente contenuta nel Decreto “Agosto” ora viene estesa fino al 31 dicembre 2021, dando la possibilità di rinnovo/proroga dei contratti a termine sempre per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, nel rispetto comunque della durata massima complessiva di 24 mesi; le disposizioni in esame hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del Decreto “Sostegni”, quindi a partire dal 23 marzo 2021.
A differenza dei precedenti interventi di proroga, il Legislatore, precisa altresì che, ai fini di una corretta applicazione della misura, non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
Dal momento che sono fatti salvi i rinnovi e le proroghe già avvenuti, anche ai datori di lavoro che ne hanno già usufruito in precedenza viene concessa nuovamente la possibilità di prorogare o rinnovare (per una sola volta e per un massimo di 12 mesi, nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi) i contratti a termine senza ricorrere alle causali.
PROROGA DELLE MISURE A TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI
Sono state prorogate, fino al 30 giugno 2021, le tutele, introdotte e poi rinnovate dalla precedente legislazione emergenziale, a favore dei lavoratori in condizione di fragilità.
Ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992), è riconosciuta la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, fino al 30 giugno 2021, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
In caso di impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile, fino al 30 giugno 2021, agli stessi soggetti è riconosciuto il diritto ad assentarsi dal lavoro e a vedersi riconosciuto il periodo di assenza come ricovero ospedaliero, con diritto al relativo trattamento economico.
Il Decreto Sostegni, inoltre, prevede espressamente che, i giorni di assenza dal servizio da parte dei lavoratori fragili impossibilitati a svolgere il lavoro agile, equiparati al ricovero ospedaliero, non sono computabili ai fini del periodo di comporto e ciò anche con riferimento a pregressi periodi di assenza ascrivibili all’impossibilità di svolgere la prestazione in modalità agile.
È, infine, previsto che per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, i suddetti periodi di assenza dal lavoro non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.