In attesa dell’Assegno unico universale, parte l’”assegno ponte”
I beneficiari del nuovo assegno sono i nuclei familiari con figli minori che non hanno diritto all’assegno al nucleo familiare (ANF: DL 69/88 conv. in L. 153/88), i quali avranno diritto all’assegno temporaneo, erogato con cadenza mensile, per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021.
Il richiedente, al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, dovrà:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un ISEE in corso di validità, con valore compreso tra 0 e € 50.000.
La prestazione potrà essere richiesta esclusivamente in via telematica, direttamente all’INPS, oppure avvalendosi dell’assistenza di un istituto di patronato. Le modalità pratiche di presentazione delle domande dovranno essere stabilite dall’INPS entro il 30 giugno 2021. Le prestazioni decorreranno:
- dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, con eventuale conseguente erogazione di arretrati;
- dal mese di presentazione della domanda e fino al 31 dicembre 2021, per le domande presentate a partire dal 1° ottobre 2021.
Gli importi delle prestazioni sono differenziati in base ai livelli ISEE e al numero di figli. Per i nuclei fino a due figli il valore massimo per ciascun figlio (ISEE fino a € 7.000) è pari a € 167,5, mentre le famiglie con almeno tre figli percepiranno € 217,80 per ciascun figlio. Il valore dell’assegno decresce in relazione al valore dell’ISEE fino a € 30 per i nuclei fino a due figli e € 40 per i nuclei con almeno tre figli. I nuclei familiari con ISEE superiore a € 50.000 non hanno diritto all’assegno. L’importo del singolo assegno è maggiorato del 50% per ciascun figlio minore con disabilità.
L’art. 5 DL 79/2021 stabilisce che tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021, in attesa dell’Assegno unico universale, restano in vigore gli importi dell’ANF, maggiorati come segue:
- per nuclei familiari fino a due figli maggiorazione di € 37,5 per ciascun figlio;
- per nuclei familiari con tre o più figli maggiorazione di € 55 per ciascun figlio.