POS: scattano le sanzioni per chi nega le transazioni

Dal 30 giugno 2022 scattano le sanzioni per gli esercenti e i professionisti che non accetteranno i pagamenti elettronici” da parte dei propri clienti.

L’ultimo decreto del PNRR (DL 36/2022), con l’art. 18 c. 1, 2 e 3 DL 36/2022 ha anticipato al prossimo 30 giugno 2022 il termine a partire dal quale entrano in vigore le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici e, al contempo, disposto che nelle transazioni vengano accette anche le carte prepagate – rimaste esclusi dal parco “strumenti elettronici” oggetto di pagamento mediante POS.

Inoltre, sempre dal 30 giugno 2022, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, saranno tenuti ad accettare i pagamenti effettuati, oltre che con le carte di pagamento, anche con carte prepagate.

Cosa succede a chi non si adegua

Chi non accetta i pagamenti con moneta elettronica incorre per ogni transazione “di qualsiasi importo” rifiutata in una sanzione amministrativa pecuniaria di € 30, aumentata del 4% del valore della transazione “rifiutata”, tanto prevede l’art. 19-ter c. 1 lett. b) DL 152/2021 con l’inserimento del c. 4-bis all’art. 15 DL 179/2012.

Pertanto, esercenti e professionisti che non consentono ai loro clienti di pagare con moneta elettronica incorrono dal 30 giugno 2022 nella suddetta sanzione.

La multa è prevista nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al all’art. 15 c. 4 DL 179/2012, o come precisa la norma relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito. Ricordiamo che, con il decreto PNRR2 (DL 36/2022) sono “incluse” fra le carte di pagamento da accettare anche le carte prepagate.

Restano fuori al momento dal circuito sanzionatorio l’eventuale pagamento “evoluto” effettuato direttamente mediante i telefonini dei clienti, o le App che consentono i pagamenti dal cellulare.

Naturalmente, invece, laddove sorga una reale “oggettiva impossibilità tecnica” gli esercenti e i professionisti non saranno multati; come precisato, nella Circ. Consulenti del lavoro 7 giugno, in questi casi, si potranno applicare le norme generali sulle sanzioni amministrative previste dalle L. 689/81, almeno con riferimento alle procedure e ai termini.

Coloro che non accettano il pagamento mediante POS saranno sanzionati con una multa pari a € 30, a cui occorre aggiungere il 4% del valore della singola transazione. Pertanto, su una transazione di € 100, la sanzione sarà pari a ben € 34.

Incorrendo nella sanzione poi, si potrà “solo” beneficiare dell’eventuale pagamento “ridotto” se si provvede al versamento del dovuto entro 60 giorni.