Da settembre nuovo incentivo U35 per assunzioni a tempo indeterminato

Il DL “Coesione” interviene incentivando l’occupazione giovanile stabile con l’introduzione di un nuovo incentivo temporaneo per l’assunzione di under 35 (c.d. bonus giovani).

In particolare, l’art. 22 del DL 60/2024 riconosce ai datori di lavoro privati un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), per un massimo di 24 mesi, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti che:
– non hanno compiuto il 35° anno di età;
– non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.

I suddetti requisiti devono essere posseduti dal lavoratore alla data dell’assunzione incentivata.
Sui requisiti, il comma 4 permette la fruizione dell’esonero anche con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in trattazione.

Sono agevolabili altresì le trasformazioni di contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato. Mentre non possono beneficiare dell’esonero i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. Per quanto concerne proprio i contratti di apprendistato, la norma specifica che l’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Le assunzioni devono essere effettuate nell’arco temporale che va dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 e non possono riguardare personale dirigenziale.
Una particolarità sta nell’aver individuato due differenti limiti di importo dell’esonero. Infatti, come previsto dai commi 1 e 3, il limite massimo di importo dell’agevolazione risulta essere pari a:
– 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore;
– 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ma per i datori di lavoro privato che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
In merito ai rapporti con altri benefici, la norma prevede che l’esonero in argomento non possa essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma risulta compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del DLgs. 216/2023.

La norma prevede inoltre ulteriori condizioni affinché si possa beneficiare dell’esonero. È necessario innanzitutto il rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi previsti dall’art. 31 del DLgs. 150/2015. Sono poi previste condizioni più specifiche; in particolare, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/91, nella medesima unità produttiva.

L’eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in trattazione o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, determina la revoca dell’agevolazione e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero da parte di un datore di lavoro diverso.

Ulteriore condizione è il rispetto dei limiti di spesa, individuati dal comma 7 nella misura pari a:
– 34,4 milioni di euro per l’anno 2024;
– 458,3 milioni di euro per l’anno 2025;
– 682,5 milioni di euro per l’anno 2026;
– 254,1 milioni di euro per l’anno 2027.
L’INPS, infatti, è tenuto al monitoraggio del rispetto del limite di spesa non procedendo all’accoglimento di ulteriori domande di accesso se dalla predetta attività dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei limiti di spesa.

L’efficacia dell’incentivo è subordinata sia all’emanazione di apposito decreto interministeriale – che dovrà stabilire modalità attuative dell’esonero e quelle per la comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa – sia all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108 § 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Si segnala, infine, che per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero contributivo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio in trattazione.

 

Eutekne.info Lavoro