Contratto di lavoro intermittente

Vista la richiesta da parte delle attività di assunzioni a chiamata per affrontare il riavvio delle attività produttive e soprattutto delle attività turistiche soggette a continui picchi produttivi indichiamo di seguito le disposizioni relative ai divieti e alle sanzioni a cui si può incorrere nel caso vengano instaurati rapporti di lavoro intermittenti in modo non corretto.

La disciplina del lavoro intermittente dispone che il ricorso al lavoro intermittente è espressamente vietato nelle seguenti ipotesi:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità
produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce
il contratto di lavoro intermittente;
c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Sanzioni
Con riferimento a tali ipotesi, la norma non prevede espressamente alcuna sanzione.
A tale proposito si è però pronunciato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Lettera circolare 15 marzo 2018, n. 49. In tale documento si legge:
“… nel confermare l’orientamento della giurisprudenza richiamata, alla violazione della norma imperativa di cui all’art. 14, co. 1, lettera c), consegue la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato che normalmente, in ragione del citato principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale”.
Un’altra norma cui prestare attenzione è quella contenuta nell’art. 13, co. 3, il quale dispone che, in ogni caso, con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo (cui, quindi,tale limite non si applica), il contratto intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari: in caso di superamento di tale periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Valutazione dei rischi
Da ultimo va evidenziato che l’articolo 28, co. 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dispone che
“la valutazione dei rischi … deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, … ivi compresi quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro …“.
Ne consegue che tale valutazione deve espressamente includere i rischi connessi allo svolgimento della prestazione con il contratto di lavoro intermittente, a tempo determinato e, infine, di somministrazione; pena la trasformazione del rapporto, con le conseguenze sopra esposte.