Indennità “Ristori quater” ai lavoratori
L’articolo 9 del DL n. 157/2020 (Decreto “Ristori quater”) riconosce un’indennità onnicomprensiva di 1.000 euro una tantum in favore di:
– i lavoratori stagionali appartenenti ai settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del
turismo e degli stabilimenti termali;
– i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli
stabilimenti termali;
– i lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs n. 81/2015;
– i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
– i lavoratori dello spettacolo.
📢Per chi avesse fruito delle indennità previste dal decreto “Agosto” non sarà necessario ripresentare la domanda.
📢Per chi non avesse ancora fatto richiesta per le medesime indennità previste dal Decreto “Agosto”, sarà possibile inoltrare l’istanza entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Ristori quater” (pertanto la data ultima entro cui richiedere le indennità ai sensi del DL n. 104/2020 è il 15 dicembre 2020).
Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
La norma prevede il riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva di 1.000 euro, ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori,
– che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 (data di entrata in vigore del Decreto “Ristori quater”),
– a condizione che alla data del 30 novembre 2020 non siano titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente e di NASpI e che abbiano svolto almeno 30 giornate con la predetta qualifica tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020.
L’indennità è estesa anche ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici
operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, alle medesime condizioni di cui sopra.
Lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali
La medesima indennità (1.000 euro) è altresì riconosciuta ai seguenti lavoratori che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:
– dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali,
– che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.
Ai lavoratori stagionali dipendenti da imprese appartenenti a settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali e ai lavoratori intermittenti, l’indennità è riconosciuta a condizione che, al momento della presentazione della domanda, non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente; non siano titolari di pensione.
Lavoratori dipendenti a termine nel settore del turismo e degli stabilimenti balneari
L’indennità onnicomprensiva di 1.000 euro spetta altresì ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che, cumulativamente:
– nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, siano stati titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
– nel 2018, siano stati titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
– alla data del 30 novembre 2020 non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato.