Indennità una tantum di 100,00 euro per i lavoratori dipen­den­ti (c.d. “bonus Natale”)

L’art. 2-bis del DL 113/2024, inserito in sede di conversione in legge, prevede per il solo 2024 un’indennità una tantum di 100,00 euro in favore dei lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti – reddituali e familiari – che dovrà essere erogata in occasione della percezione della tredicesima mensilità (c.d. “bonus Natale”).

Chiarimenti ufficiali

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 10.10.2024 n. 19, ha fornito chiarimenti e istruzioni applicative in relazione al nuovo bonus.

Ambito applicativo

L’indennità spetta ai titolari di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024 (a prescindere se il contratto è a tempo determinato o indeterminato), con la conseguenza che non possono essere beneficiari del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR (es. collaboratori coordinati e continuativi).

Requisiti Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 2-bis comma 1 del DL 113/2024 (come modificato dal DL 167/2024) il lavoratore deve avere:

 

Il lavoratore dipendente deve avere, come modificato dal DL 167/2024 del 14 novembre 2024 che ai sensi dell’art. 2-bis comma 1 del DL 113/2024 :

– un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

– un’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 del TUIR;

– almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico (è fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR, il familiare che possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, incrementato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni).

 

Con la modifica del DL 167/2024 non è più necessaria pertanto la presenza anche del coniuge a carico per poter beneficiare dell’indennità, come previsto nella precedente versione della norma, ma risulta sufficiente la sola presenza di almeno un figlio a carico. Tuttavia, si sottolinea che all’interno della medesima famiglia non sarà possibile ottenere due bonus in quanto la norma prevede espressamente che l’indennità non spetti al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità.

 

Tenuto conto quindi che in presenza di due genitori, lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti necessari per ottenere il bonus, l’indennità spetta a uno solo di essi, il lavoratore che presenta la dichiarazione dovrà indicare il codice fiscale del coniuge o del convivente (nonché quello del figlio).

 

Nel riepilogare gli elementi che devono essere indicati all’interno della dichiarazione si ricorda innanzitutto che questa deve essere effettuata per iscritto, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 19/2024). Nella dichiarazione, il lavoratore deve attestare di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli (come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 19/2024, è sufficiente l’indicazione del codice fiscale di un figlio fiscalmente a carico). In altre parole, il lavoratore dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità una tantum di 100 euro.

 

Inoltre, la dichiarazione dovrà essere utilizzata anche per comunicare al datore di lavoro alcuni dati che sono necessari ai fini di stabilire sia il diritto, sia la misura del bonus (che varia in funzione del periodo di lavoro svolto nel 2024); in particolare, il lavoratore dovrà:

– presentare, al datore di lavoro che eroga l’indennità, la dichiarazione sostitutiva e le Certificazioni Uniche se ha svolto nel 2024 più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi;

– indicare nella dichiarazione sostitutiva i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro se ha più contratti di lavoro dipendente in essere (ad esempio in part time).

Nuclei familiari monogenitoriali

Per i nuclei familiari monogenitoriali, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’indennità spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. In tali casi, in presenza di un unico genitore, la situazione di convivenza more uxorio non preclude la spettanza dell’indennità.

Unioni civili

Sono equiparate ai “coniugi” le parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, ai sensi della L. 76/2016.

Esclusioni

Nei casi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori che lo hanno riconosciuto, l’indennità non spetta:

  • al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale (ai sensi della L. 76/2016), oppure senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
  • al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.

Importo

L’indennità è pari a 100,00 euro ed è rapportata al periodo di lavoro. Nello specifico, in coerenza con quanto previsto per la fruizione delle detrazioni di lavoro dipendente, i giorni per i quali spetta l’indennità coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione (non sono previste riduzioni dell’importo in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro, come per i contratti part time).

Regime fiscale

L’importo riconosciuto non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente.

Modalità di riconoscimento

L’indennità è erogata dal datore di lavoro (in qualità di sostituto d’imposta) unitamente alla tredicesima mensilità, su richiesta del lavoratore che deve attestare per iscritto – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli.

Il datore di lavoro è poi tenuto a:

  • riconoscere l’indennità al proprio dipendente;
  • verificare in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità, provvedendo al recupero del relativo importo qualora (in tale sede) l’indennità si riveli non spettante;
  • recuperare il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità mediante compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a partire dal giorno successivo all’e­­­rogazione in busta paga.

 

In merito è stato chiarito che la richiesta deve essere presentata:

  • ad un solo datore di lavoro, in caso di presenza di più datori di lavoro;
  • all’ultimo datore di lavoro, in caso di precedenti rapporti di lavoro durante l’anno.

Dichiarazione dei redditi

L’indennità viene rideterminata nella dichiarazione dei redditi del lavoratore e può essere riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d’imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta (l’importo dell’indennità risultante dalla dichiarazione verrà computata nella determinazione del saldo dell’IRPEF).

Nel dettaglio, l’indennità può essere fruita in sede di dichiarazione se il lavoratore:

  • ha percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (come i lavoratori domestici);
  • non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (per esempio perché il lavoratore non ha presentato la dichiarazione sostitutiva non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti);
  • ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024.

 

In sede di dichiarazione dovrà inoltre essere restituita l’indennità erogata dal datore di lavoro al dipendente qualora dovesse risultare non spettante ovvero risultare spettante in misura inferiore.

MODELLO BONUS NATALE da scaricare (aggiornato a DL 167/2024)