Utilizzo contanti dal 1° luglio 2020
Dal 01/07/2020 UTILIZZO DEI CONTANTI FINO A 2.000,00
Dal 1° luglio 2020 la nuova soglia limite al pagamento in contanti sarà 2.000 euro. Dal 1° gennaio 2022 tale limite scenderà ancora, abbassandosi a 1.000 euro. Tutte le movimentazioni di denaro
di importo pari o superiore a tali soglie comportano il rischio di incorrere nell’applicazione delle sanzioni sia per chi effettua il pagamento che per chi lo riceve. L’applicazione delle sanzioni si adegua all’abbassamento delle soglie per il trasferimento ma l’agevolazione non vale per i professionisti.
Restano ferme le regole per gli assegni.
LA RIDUZIONE DELLE SOGLIE LIMITE AL TRASFERIMENTO DI CONTANTI
La progressività nella stretta all’uso del contante deriva, da ultimo, dalle norme che prevedono l’abbassamento dei limiti previsti dall’art. 49, comma 1, D.Lgs n. 231/07 e che sono state introdotte mediante il nuovo comma 3-bis, dall’art. 18, comma 1, lett. a) D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (collegato fiscale alla Legge di Bilancio per il 2020) mentre alle nuove sanzioni è dedicata la lettera b) del citato art. 18.
In particolare, nelle citate disposizioni si prevede:
- DAL 1/7/2020 AL 31/12/2021 SOGLIA CONTANTI 2.000 euro.
- DAL 01/01/2022 SOGLIA CONTANTI 1.000 euro
Detto limite all’uso dei contanti, a partire dal 1° luglio 2020, pari a 2.000 euro, non riguarda, invece, i money transfer, per i quali la soglia massima resta fissata a 1.000 euro.
Non si configura violazione quando l’imprenditore persona fisica
prelevi utile ultrasoglia dalla propria ditta individuale o conferisca denaro nella propria azienda per finanziarie l’attività.
Sempre in tema di soggetti interessati dalla limitazione al trasferimento di contanti, si rileva che essa coinvolge sia chi concretamente commette l’illecito (ossia il soggetto che paga), sia chi collabora alla sua commissione (accettando il pagamento ultrasoglia), ma implica anche tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio fra cui, in particolare, i professionistI che hanno l’obbligo di comunicare al MEF (in via operativa alle Ragionerie Territoriali dello Stato) le infrazioni di cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni professionali o nell’espletamento della propria attività.
Aspetto molto rilevante attiene alle modalità concrete con cui i professionisti possano riscontrare il superamento dei limiti per le transazioni in contanti e titoli al portatore.
Tali infrazioni, infatti potrebbero essere rinvenute nella gestione delle contabilità ordinarie dei propri clienti, laddove in sede di registrazione delle fatture di acquisto o vendita si rilevino
pagamenti in contanti in unica soluzione (a riguardo si rinvia ad apposita FAQ MEF circa fatture ultrasoglia riepilogative di fine mese, con pagamenti cumulativamente sovra soglia.
LE OPERAZIONI INTERESSATE DAI LIMITI AL CONTANTE
Le previsioni in tema di limitazioni all’uso del contante sono applicabili indipendentemente dalla causale del trasferimento, ossia i limiti ed i corrispondenti divieti di trasferimento di contanti oltre soglia sono applicabili a qualsiasi fattispecie di operazione, sia essa di acquisto merce in negozi, come di saldo di prestazioni professionali, o perfino di donazione di contanti in ambito familiare.
Restano salve le rateizzazioni per prassi commerciale: non rientrano nel divieto i trasferimenti ultrasoglia rateizzati quando le singole rate risultino di importo inferiore al limite a condizione che la dilazione avvenga in relazione alla natura della operazione stessa (es. contratto di somministrazione) o sulla base di un contratto fra le parti, che rientri nella prassi commerciale.
Il divieto previsto riguarda i trasferimenti in unica soluzione di
denaro e di titoli al portatore per importo pari o superiore al limite anche quando tale limite viene superato cumulando le suddette diverse specie di mezzi di pagamento.
La rateazione non deve essere artificiosa, una semplice suddivisione di pagamenti in contanti fatta per rimanere sotto soglia nei singoli pagamenti.
Resta confermata la possibilità di prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 3.000 euro o nella nuova soglia di 2.000 euro. Ciò in quanto non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente poiché tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.
È sempre possibile prelevare o versare in banca denaro contante
di importo pari o superiore al limite poiché non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto
corrente in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.
Rientra comunque, nel potere discrezionale della amministrazione valutare, caso per caso se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto
dalla disposizione.
LE REGOLE PER GLI ACQUISTI DEI TURISTI
A partire dal 1° gennaio 2019 gli stranieri (comunitari ed extracomunitari) possono fare acquisti in contanti in Italia nei limiti di 15.000 euro con riferimento agli acquisti effettuati per beni e servizi legati al turismo.
Per potere derogare al limite ordinario dell’uso del contante è necessario compiere degli adempimenti specifici con invio telematico di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, indicando il conto che il cedente il bene o il prestatore del servizio, nella specie il commerciante o l’agenzia di viaggi e turismo, intende utilizzare.
LE MODIFICHE ALLE SANZIONI SEGUONO LE VARIAZIONI DELLE SOGLIE
Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è fissato a 2.000 Euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale è fissato in euro 1.000,
Le sanzioni vengono commisurate all’effettivo importo della violazione commessa ma tengono conto di un importo minimo applicabile.
LE SANZIONI SUL PROFESSIONISTA CHE OMETTE LA COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ
Sanzioni specifiche sono previste su coloro che, nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività (anche i professionisti), hanno notizia delle infrazioni e non comunicano al MEF (di norma alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente per zona geografica), l’irregolarità riscontrata.
La sanzione sarà compresa fra un minimo di 3.000 euro ed un massimo di 15.000.