Attività consentite D.C.P.M. del 26 APRILE 2020

LE ATTIVITA’ SOGGETTE ALLA RIAPERTURA AI SENSI DEL D.C.P.M. del 26 APRILE 2020
Con decorrenza 4 maggio 2020, cambiano le attività per cui è possibile la riapertura. Queste le indicazioni
contenute nel D.P.C.M.:
– sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi
alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di
vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali,
purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia
di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le
edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro;
– Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad
esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio
nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché
la ristorazione con asporto fermo restando I’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle
immediate vicinanze degli stessi;
– sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni
ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli
situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei
locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
– sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da
quelle individuate nell’ allegato 2;
– gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad
assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato
e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si
raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’ allegato 5;
– restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi
nonchè l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere
che ne forniscono beni e servizi;
– in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al
proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonchè gli altri strumenti previsti dalla
contrattazione collettiva;

 

ALLEGATI DA 1 A 8