Bonus 200 euro una tantum: Condizioni e modalità di erogazione
Il “decreto aiuti” ha introdotto un’indennità forfettaria “una tantum” di € 200,00 a favore di determinate categorie di beneficiari.
Con il messaggio n° 2397 del 13/06/2022, l’INPS ha fornito le indicazioni per la corretta gestione da parte dei datori di lavoro.
A chi spetta?
Riportiamo di seguito la tabella riepilogativa redatta dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro che indica quali sono i beneficiari e le modalità di erogazione per ogni singola categoria di percipienti:
Beneficiari | Requisiti | Modalità di erogazione |
Lavoratori dipendenti anche a tempo determinato se in forza al 01/07/2022 (esclusi lavoratori domestici) (1) |
· Non essere titolare di trattamento pensionistico o di reddito di cittadinanza
· Aver beneficiato dell’esonero contributivo 0,8% nel 1° quadrimestre 2022 (quindi imponibile max 2.692 in uno di questi mesi) · In forza al 01/07/2022 |
Il datore di lavoro eroga l’importo con la busta paga di LUGLIO previa autocertificazione |
Lavoratori domestici | · Titolari di almeno un rapporto di lavoro domestico al 18/05/2022 | Inps nel mese di
Luglio previa istanza. |
Pensionati |
· Trattamento da parte di qualsiasi forma prev.le obbligatoria con decorrenza anteriore al 30/06/2022
· Pensione o assegno sociale, pensione o assegno invalidi civili, ciechi e sordomuti · Reddito ai fini IRPEF 2021 inferiore a €. 35.000 (2) · Residenza in Italia
|
Inps o ente pensionistico nel mese di luglio
in modo automatico |
Fruitori di NASpI e Dis-Coll | · Percezione dell’indennità per il mese di giugno 2022 | Inps successivamente alla denuncia contributiva dei datori di lavoro
di luglio 2022 in modo automatico o previa istanza (modalità ancora da definire) |
Fruitori dell’indennità di
disoccupazione agricola |
· Percezione dell’indennità con competenza 2021 nel corso del 2022 | |
Percettori di indennità 2021 Covid Lavoratori sportive,
Stagionali Turismo e Spettacolo |
· Lavoratori sportivi, Stagionali turismo Spettacolo che hanno percepito l’indennità art. 10, c. 1-9 d.l. 41/2021 e art. 42 D.L. 73/2021 | |
Lavoratori stagionali | · Almeno 50 giornate di prestazione nel 2021 |
Lavoratori a tempo determinato privi di occupazione al 01/07/2022 e
Lavoratori intermittenti |
· Reddito da tali rapporti per il 2021 inferiore a €. 35 mila |
Inps successivamente alla denuncia contributiva dei datori di lavoro di luglio 2022
in modo automatico o previa istanza (modalità ancora da definire) |
Lavoratori dello spettacolo |
· Iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo
· Almeno 50 contributi giornalieri nel 2021 · Reddito da tali rapporti per il 2021 inferiore a €. 35 mila |
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Lavoratori occasionali 2222 c.c. privi di partita IVA |
· Nel 2021 titolari di contratto di lavoro autonomo occasionale
· Non essere titolari di partita IVA · Non essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria · Almeno un contributo mensile nel 2021 · Iscrizione alla gestione separata al 18/05/2022 |
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Incaricati alla vendita a domicilio |
· Reddito 2021 da tale attività superiore a €. 5 mila
· Iscrizione alla gestione separata al 18/05/2022 · Titolari di partita IVA |
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CO.CO.CO. |
· Contratto attivo al 18/5/2022
· Iscrizione alla gestione separata · Non devono essere titolari di trattamenti pensionistici che danno diritto al bonus 200 euro · Non iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria · Reddito da tali rapporti per il 2021 inferiore a €. 35 mila |
Inps successivamente alla denuncia contributiva dei datori di lavoro
di luglio 2022 previa istanza |
Beneficiari reddito di cittadinanza | · Salvo non sia corrisposta ad uno dei componenti del nucleo un’indennità (art. 31 o 32 c. 1-16) | Con la rata di competenza del
mese di luglio in modo automatico |
Lavoratori autonomi, professionisti, iscritti alla gestione separata Inps.
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· Iscritti che non abbian già fruito dell’indennità · Reddito non superiore nel 2021 a quanto verrà stabilito da decreto attuativo |
Verrà prevista dal decreto attuativo |
- Il datore di lavoro compensa l’importo con la denuncia contributiva mensile del mese di luglio
- Il reddito si calcola senza considerare TFR, competenze arretrate a tassazione separata e abitazione principale corrisposta in base ai dati in possesso dell’ente erogatore, successivamente vengono effettuate le verifiche
Trattasi di un bonus “una tantum” fiscalmente esente che ai lavoratori dipendenti sarà erogato insieme alla retribuzione di luglio. Per i datori di lavoro si genererà un credito che potranno compensare in sede di denuncia contributiva mensile.
di seguito modulo da presentare al datore di lavoro se richiesto dal tipo di contratto lavorativo