Credito d’imposta per canoni di locazione
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il credito d’imposta in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
Per quanto riguarda le strutture alberghiere e agrituristiche il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Il credito viene commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute (Decreto “Cura Italia” – credito per affitti mese di marzo 2020).
IN SINTESI:
CREDITO D’IMPOSTA:
- AFFITTI COMMERCIALI 60%
- AFFITTO D’AZIENDA CON IMMOBILE 30%
MESI DI RIFERIMENTO:
- MARZO, APRILE, MAGGIO
- APRILE, MAGGIO, GIUGNO PER TURISTICO RICETTIVE CON ATTIVITA’ STAGIONALE
CONDIZIONE:
- CALO DI FATTURATO DI ALMENO 50% NEL MESE DI RIFERIMENTO RISPETTO ALLO STESSO MESE DELL’ANNO PRECEDENTE.