Credito d’imposta per canoni di locazione

 

Ai  soggetti  esercenti  attività d’impresa,  arte  o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di  euro nel periodo d’imposta 2019 spetta un  credito  d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile  del  canone  di locazione, di leasing  o  di  concessione  di  immobili  ad  uso  non abitativo  destinati  allo  svolgimento  dell’attività industriale, commerciale,  artigianale,  agricola,  di   interesse   turistico o all’esercizio  abituale  e  professionale dell’attività  di  lavoro autonomo.

Il credito d’imposta in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Per quanto riguarda le strutture alberghiere e agrituristiche il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Il credito viene commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero   in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute (Decreto “Cura Italia” – credito per affitti mese di marzo 2020).

 

IN SINTESI:

 

CREDITO D’IMPOSTA:

  • AFFITTI COMMERCIALI 60%
  • AFFITTO D’AZIENDA CON IMMOBILE 30%

MESI DI RIFERIMENTO:

  • MARZO, APRILE, MAGGIO
  • APRILE, MAGGIO, GIUGNO PER TURISTICO RICETTIVE CON ATTIVITA’ STAGIONALE

CONDIZIONE:

  • CALO DI FATTURATO DI ALMENO 50% NEL MESE DI RIFERIMENTO RISPETTO ALLO STESSO MESE DELL’ANNO PRECEDENTE.