Indennità lavoratori “Decreto Ristori”
INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO
L’articolo 15 del Decreto “Ristori” riconosce un’ indennità di 1.000 euro a favore dei seguenti beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 9 del DL n. 104/2020
Dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali
La norma prevede il riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva di 1.000 euro, O ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali,
– che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo,
– non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione (29 ottobre 2020).
Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
– che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto “Ristori” e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
Lavoratori intermittenti (ex articoli da 13 a 18 del D.Lgs n. 81/2015)
– che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020.
– alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di:
– altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente o pensione.
Lavoratori dipendenti a termine nel settore del turismo e degli stabilimenti balneari
Un’indennità onnicomprensiva di 1.000 euro spetta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali con i seguenti requisiti:
– nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto “Ristori” (29 ottobre2020), siano stati titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato
– nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
– nel 2018, siano stati titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
– al momento dell’entrata in vigore del Decreto “Ristori” ( 29 ottobre 2020), non siano titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Lavoratori dello spettacolo
Un’indennità pari a 1.000 euro è riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
– con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto “Ristori” (29 ottobre 2020) al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione
– con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, cui derivi un reddito non superiore a 35.000 euro.