ISTRUZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITÀ DI 150 EURO

Con la circ. 17.10.2022 n. 116, l’INPS ha dettato le indicazioni operative sia per il riconoscimento dell’indennità una tantum di 150,00 euro in favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 18 del DL 144/2022, sia per consentire al datore di lavoro il recupero mediante i flussi UniEmens.

Ambito di applicazione

L’indennità in questione può essere riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti:

  • con una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538,00 euro;
  • non titolari dei trattamenti di cui all’art. 19 del DL 144/2022;
  • con rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato, anche parziale) nel mese di novembre 2022;
  • una sola volta (anche in presenza di più rapporti di lavoro).

 

Con l’occasione, l’INPS precisa che l’indennità può essere riconosciuta a tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

I datori di lavoro dovranno erogare l’indennità di 150,00 euro anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, laddove in forza nel mese di novembre 2022, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 19 co. 13 e 14 del DL 144/2022.

Invece, sono esclusi dall’indennità di 150,00 euro erogata dal datore di lavoro gli OTD, considerato che l’istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per tali lavoratori.

Sono altresì esclusi dal beneficio in quesitone i lavoratori con rapporto di lavoro domestico.

Lavoratori con contribuzione figurativa

L’indennità di 150,00 euro è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS. Di conseguenza, fermo restando il rispetto del limite di 1.538,00 euro (da verificare mediante il flusso UniEmens, elemento “RetribTeorica” di “DatiRetributivi”), possono percepire l’indennità anche i lavoratori con retribuzione azzerata per effetto di specifici eventi tutelati, quali, ad esempio: CIGO/CIGS, assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali.

L’indennità non deve essere erogata se la retribuzione del mese di competenza novembre 2022 risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’INPS.

Requisito retributivo

Ai fini dell’accesso all’indennità di 150,00 euro, la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non deve essere eccedente l’importo di 1.538,00 euro (anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale).

Sul punto, l’INPS ha precisato che:

  • il parametro da prendere come riferimento è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
  • nella valutazione del tetto della retribuzione vanno considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva prevista dall’art. 55 del DL 50/2017.

Erogazione

L’indennità una tantum di 150,00 euro viene riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre 2022), dietro la presentazione di apposita dichiarazione da parte del dipendente nella quale attestare di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 19 co. 1 e 16 del DL 144/2022, vale a dire prestazioni di cui l’INPS è competente all’erogazione (pensionati e nuclei beneficiari del Rdc).