LE NUOVE MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE TURISTICHE

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 06/11/2021 del c.d. “Decreto PNRR” sono state stabilite specifiche agevolazioni per i soggetti operanti nel settore del turismo.

L’intento normativo è quello di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva connessa alla riqualificazione e accessibilità delle strutture oltre che alla digitalizzazione delle stesse, attraverso due modalità:
– un contributo sotto forma di credito d’imposta;
– un contributo a fondo perduto;
– Finanziamento a tasso agevolato.

BENEFICIARI
I beneficiari delle agevolazioni sono:
– imprese alberghiere;
– strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla Legge n. 96/2006 e dalle
pertinenti norme regionali;
– strutture ricettive all’aria aperta;
– imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi stabilimenti
balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici.

SPESE AGEVOLABILI
Il credito d’imposta / contributo a fondo perduto spettano con /riferimento alle spese sostenute dal 07/11/2021 al 31/12/2024, incluse quelle di /progettazione, per eseguire i seguenti interventi:
– incremento dell’efficienza energetica delle strutture / riqualificazione antisismica; AL
– eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della Legge n. 13/89 e del DPR n. 503/96;
– edilizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001 ossia, manutenzione
straordinaria, restauro / risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, funzionali alla
realizzazione dei precedenti;
– realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature / apparecchiature per lo
svolgimento delle attività termali, /relativi alle strutture di cui all’art. 3, Legge n. 323/2000;
– spese per la digitalizzazione previste dall’art. 9, comma 2, DL n. 83/2014, ossia:
1- impianti wi-fi, solo a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
2- siti web ottimizzati per il sistema mobile;
3- programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purchè in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra- ricettivi;
4- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di
viaggio;
5- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
6- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;

IL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è pari fino all’80% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione degli interventi agevolabili.
Le spese agevolabili sono considerate “sostenute” in base al principio di competenza ex art. 109, TUIR.
Le disposizioni in merito al credito d’imposta, sono applicabili anche agli interventi avviati successivamente l’1.2.2020 e non ancora conclusi il 7.11.2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7.11.2021.
Agli interventi conclusi prima del 7.11.2021 continuano ad applicarsi, le disposizioni di cui all’art. 79, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, in merito al predetto credito d’imposta riqualificazione /miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).
Il credito è fruibile a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.
Il Ministero del Turismo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all’Agenzia delle Entrate, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e del relativo ammontare, unitamente a quello del contributo a fondo perduto.
L’agevolazione è cedibile, in tutto o in parte, a terzi, con possibilità di successiva cessione ad altri soggetti (comprese banche / altri intermediari finanziari). Per le modalità operative relative alla
cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi di un soggetto abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, il Legislatore rinvia al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 8.8.2020 in merito all’esercizio delle opzioni previsto per le detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Il credito d’imposta:
– non è tassata ai fini IRPEF (comprese le addizionali regionali e comunali) / IRES / IRAP;
– non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR;
– non rileva ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109,
comma 5, TUIR.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Il contributo a fondo perduto, non superiore al 50% delle spese sostenute, è concesso per un massimo di € 40.000, aumentabile, anche cumulativamente:
– fino ad ulteriori € 30.000, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;
– fino ad ulteriori € 20.000, qualora l’impresa / società abbia i requisiti previsti dall’art. 53, D.Lgs.
n. 198/2006, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai 2/3 da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3 da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;
– fino ad ulteriori € 10.000, per le imprese con sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il limite massimo del contributo in esame è pari a € 100.000.
Il bonus in esame è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, previa domanda, un’anticipazione non superiore al 30% del contributo a fronte della presentazione di:
– garanzia fideiussoria rilasciata da banche / assicurazioni / intermediari finanziari;
– cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti / con bonifico / in assegni circolari / in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito.
Il riconoscimento del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non tassazione ai fini IRPEF / IRES / IRAP, non ecceda l’importo dei costi sostenuti.

MODALITA’ DI OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni sono riconosciute previa presentazione telematica di un’apposita domanda, nella quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti necessari per la fruizione delle stesse.
Le modalità per l’erogazione delle agevolazioni in esame e l’individuazione delle relative spese agevolabili, sono definite dal Ministero del Turismo con un apposito Provvedimento entro il 7.12.2021.
Gli incentivi in esame sono erogati, secondo l’ordine cronologico delle domande nel limite di:
– € 100 milioni di per il 2022;
– 180 milioni per il 2023 e 2024;
– € 40 milioni per il 2025;
I contributi, usufruiti nel rispetto delle predette condizioni / limiti, non possono essere cumulati con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.