Le principali novità della finanziaria 2021
SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PROFESSIONISTI
E’ previsto l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
– dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
– dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);
– con un reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.
Le modalità per la concessione dell’esonero sono demandate ad un apposito Decreto.
ESONERO CONTRIBUTO COLTIVATORI DIRETTI
È confermata, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, la proroga dell’esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola dall’1.1 al 31.12.2021.
ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP
È confermata l’estensione al 2021 dell’esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.
Contestualmente è stata abrogata la disposizione introdotta dalla Finanziaria 2020, che prevedeva la tassazione nella misura del 50% dei predetti redditi dal 2021.
IVA AGEVOLATA PIATTI PRONTI E ASPORTO
In sede di approvazione, con una norma di interpretazione autentica della nozione di preparazioni alimentari di cui al n. 80), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, è prevista l’applicazione dell’aliquota
IVA ridotta del 10% alle cessioni di piatti pronti / pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista:
– del loro consumo immediato;
– della loro consegna a domicilio o dell’asporto.
INCENTIVI LAVORATORI IMPATRIATI
Sono previste diverse forme di incentivo sotto forma di detassazione per i lavoratori impatriati. Tale vantaggio, può essere usufruito a seconda di diverse condizioni soggettive. Si demanda a una trattazione dettagliata della materia.
ESTENSIONE RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
In sede di approvazione con l’aggiunta del comma 8-bis all’art. 110, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” la rivalutazione dei beni d’impresa è estesa anche all’avviamento e alle altre attività
immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019.
Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, con il versamento di un’imposta sostitutiva del 3%.
ESTENSIONE “CONTRIBUTO CENTRI STORICI”
In sede di approvazione, per il 2021 il c.d. “contributo centri storici” di cui all’art. 59, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” è stato esteso a favore dei Comuni in cui sono situati santuari religiosi.
Il contributo in esame è quindi riconosciuto anche ai soggetti:
– esercenti attività d’impresa di vendita di beni / servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti che,in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto presenze turistiche di cittadini esteri in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
– con un fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020 (relativo agli esercizi di cui ai punti precedenti) inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2019.
RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE
In sede di approvazione è stato disposto che per le perdite dell’esercizio in corso al 31.12.2020 non sono applicabili le seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:
- 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3 ;
- 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale
- 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
- 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell’art. 2446 in base al quale nel caso in cui le azioni emesse siano senza valore nominale è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
- 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.
È inoltre:
- posticipato al quinto esercizio successivo (in luogo dell’esercizio successivo) e, quindi, al bilancio 2025 il termine stabilito dai citati artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3. In tal caso l’assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;
- previsto che nelle ipotesi di cui al citati art. 2447 e 2482-ter l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una somma non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (2025). L’assemblea che approva il bilancio di quest’ultimo esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui ai citati art. 2447 e 2482-ter;
- previsto che fino alla data della predetta assemblea non operano le cause di scioglimento della società per riduzione / perdita del capitale sociale di cui ai citati art. 2484, comma 1, n. 4 e 2545-duodecies, C.c.;
- previsto che le perdite in esame devono essere distintamente indicate in Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
DETRAZIONE SPESE VETERINARIE
In sede di approvazione con la modifica dell’art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, è stata aumentata da € 500 a € 550 la detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).
AUMENTO CONTRIBUZIONE PER INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE
A decorrere dal 2019, a favore dei commercianti che cessano l’attività consegnando la licenza in Comune, è riconosciuto l’indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/96.
In particolare si rammenta che l’indennizzo spetta ai soggetti con almeno 62 anni di età (57 se donne) che al momento della cessazione dell’attività risultano iscritti per almeno 5 anni alla Gestione
IVS commercianti ed è pari all’importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS. Per il finanziamento di tale indennizzo è previsto l’aumento dello 0,09% della contribuzione alla Gestione IVS commercianti.
Modificando l’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 207/96 è ora disposto che, a decorrere dall’1.1.2022, gli iscritti alla Gestione IVS commercianti sono tenuti al versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48%, che nella misura dello 0,46% sarà destinato al Fondo per l’indennizzo spettante per la cessazione dell’attività.
INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE
In sede di approvazione è stata istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per 6 mensilità a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, TUIR.
L’indennità in esame è riconosciuta a favore dei suddetti soggetti che presentano i seguenti requisiti:
- a) non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell’indennità;
- b) non sono beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell’indennità;
- c) hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l’anno precedente la presentazione della domanda;
- d) hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a € 8.145, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’Indice ISTAT rispetto all’anno precedente;
- e) sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) sono titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale.
La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa.
L’indennità è erogata dall’INPS previa presentazione in via telematica di un’apposita domanda entro il 31.10 di ciascun anno (2021, 2022 e 2023).
L’indennità in esame:
– erogata per 6 mensilità, è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate e non può in ogni caso superare il limite di € 800 mensili e non può essere inferiore a € 250 mensili;
– spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito del beneficiario.
NB Al fine di finanziare la nuova ISCRO è previsto l’aumento della contribuzione previdenziale dovuta alla Gestione separata INPS dai soggetti in esame nelle seguenti misure:
– 25,98% per il 2021;
– 26,49% per il 2022;
– 27,00% per il 2023.
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI
È confermata l’applicazione dal 2021 della cedolare secca (21%) sulle locazioni brevi solo in caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta.
Diversamente, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082, C.c.
Tale previsione è applicabile anche per i contratti stipulati tramite soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di
appartamenti da condurre in locazione.
È confermata, come previsto dall’art. 13-quater, comma 4, DL n. 34/2019, l’istituzione presso il MIBACT di un’apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle
locazioni brevi che dovranno essere identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente l’offerta e la promozione degli stessi.
Rispetto alla previgente versione del citato comma 4 è ora disposto che:
– resta fermo ed applicabile quanto stabilito in materia dalle Leggi regionali;
– le Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a trasmettere al Ministero i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili in esame con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati.
Le modalità di realizzazione / gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni raccolte sono demandate ad un apposito Decreto.
È inoltre previsto che, oltre ai titolari delle strutture ricettive / intermediari immobiliari / gestori di portali telematici, anche i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo sono tenuti a pubblicare il codice identificativo dell’immobile nelle comunicazioni inerenti l’offerta / promozione dello stesso.
ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO
In sede di approvazione, a seguito degli effetti connessi all’emergenza COVID-19, è previsto che non è dovuta la prima rata IMU 2021 con riferimento agli immobili ove si svolgono specifiche
attività connesse ai settori del turismo, ricettività alberghiera e spettacoli. Trattasi, in particolare, dei seguenti immobili:
- stabilimenti balneari marittimi / lacuali / fluviali e stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case / appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici / manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
“BONUS CANONI DI LOCAZIONE”
L’art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto uno specifico credito d’imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.
Nell’ambito del DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, con l’art. 77 il Legislatore, modificando il citato art. 28, ha previsto che a favore delle imprese turistico-ricettive il credito d’imposta spetta fino al 31.12.2020.
In sede di approvazione con la modifica del comma 5 del citato art. 28, il predetto termine (31.12.2020) è stato differito al 30.4.2021 e quindi il bonus spetta fino al mese di aprile. Lo stesso ora è stato esteso anche alle:
– agenzie di viaggio;
– tour operator.
BONUS PUBBLICITÀ
È confermata l’introduzione del nuovo comma 1-quater all’art. 57-bis, DL n. 50/2017, che prevede anche per il 2021 e 2022 la quantificazione del c.d. “bonus pubblicità” a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati
(anziché del 75% degli investimenti incrementali).
NB Per il biennio 2021 – 2022, il bonus in esame non è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive / radiofoniche.
LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI
L’art. 1, commi da 540 a 544, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) ha introdotto la c.d. “lotteria degli scontrini”, ossia la possibilità per i contribuenti, persone fisiche residenti in Italia che acquistano beni / servizi fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa o lavoro autonomo presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
Con la finanziaria 2021 si è limitata la possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini soltanto in caso di pagamenti elettronici, eliminando la precedente disposizione.
Con il DL n. 183/2020 c.d. “Decreto Milleproroghe” ha fissato all’1.2.2021 il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate / Dogane deve emanare il Provvedimento contenente le disposizioni per l’avvio della lotteria.
ESTEROMETRO
È confermato che, per effetto dell’implementazione del comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, dall’1.1.2022 i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale ovvero emessa / ricevuta fattura elettronica), attualmente inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite il c.d. “esterometro” con periodicità trimestrale, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando SdI, secondo “il formato” previsto per la fattura elettronica:
– entro i termini di emissione delle fatture / documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione) con riferimento alle cessioni /prestazioni rese;
– entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione / di effettuazione dell’operazione, con riferimento agli acquisti/prestazioni ricevute.
Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al ddl, tale modifica è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei soggetti passivi IVA:
– prevedendo l’utilizzo di un unico canale di trasmissione (SdI) sia per le fatture elettroniche che per i dati delle operazioni con l’estero, eliminando così l’invio dell’apposita comunicazione con
riferimento a queste ultime;
– allineando le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali;
– consentendo all’Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri IVA / LIPE / mod. IVA come previsto dall’art. 4, D.Lgs. n. 127/2015.
È confermato che dall’1.1.2022, con la modifica dell’art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/97, in caso di omessa / errata trasmissione dei dati delle operazioni da / verso l’estero è applicabile la
sanzione di € 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili (in luogo dell’attuale limite di € 1.000 per ciascun trimestre).
É inoltre prevista la riduzione alla metà della sanzione entro il nuovo limite di € 200 mensili (in luogo dell’attuale limite di € 500), se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
PROROGA AL 2021 DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA
È confermato, con la modifica dell’art. 10-bis, DL n. 119/2018, che anche per il 2021 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con
riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.
Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al dll, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 9-bis, DL n. 135/2018, che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 10-bis anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al STS, viene esteso anche per il 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite SdI per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE
È confermato che, per le fatture elettroniche inviate attraverso SdI, deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene / prestatore del servizio, ai sensi dell’art. 22, DPR n. 642/72, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.
MEMORIZZAZIONE / TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
commi da 1109 a 1115
Sono confermate le modifiche / implementazioni al regime sanzionatorio previsto in caso di non corretto utilizzo del RT e dei connessi adempimenti di memorizzazione / invio telematico dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Quanto di seguito esposto trova applicazione a decorrere dall’1.1.2021.
MEMORIZZAZIONE CORRISPETTIVI / CONSEGNA DOCUMENTO FISCALE
Dall’1.1.2021 è generalizzato l’obbligo, in capo ai commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72, di memorizzare elettronicamente / inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. La memorizzazione / invio dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l’obbligo
di:
– certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale.
In luogo di detti documenti è prevista l’emissione del c.d. “documento commerciale”;
– annotazione nel registro dei corrispettivi.
Ora, è previsto che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna del documento che certifica l’operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata non oltre il
momento dell’ultimazione dell’operazione.
SANZIONI MANCATA / ERRATA TRASMISSIONE CORRISPETTIVI
Con l’introduzione del nuovo comma 2-bis all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97 è prevista una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato / trasmesso in caso di:
– mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione;
– memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.
Sul punto la citata Relazione illustrativa al ddl evidenzia che la sanzione trova applicazione qualora i dati dei corrispettivi dell’operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione
e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente.
La mancata / tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti / non veritieri (“infedele”) sono violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l’applicazione di un’unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione / trasmissione) dell’adempimento. Ad esempio, la sanzione in esame, si applicherà una sola volta, qualora la
trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.
NB La sanzione non può essere inferiore a € 500.
La sanzione è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT.
Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica del RT è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.
Nel caso in cui:
– l’omessa / tardiva trasmissione;
– la trasmissione con dati incompleti / non veritieri;
dei corrispettivi giornalieri non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, è applicabile la sanzione di € 100, per ciascuna trasmissione (non opera il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97).
SISTEMI EVOLUTI DI INCASSO
È differita dall’1.1.2021 all’1.7.2021 l’operatività dell’art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015 per effetto del quale i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi, attraverso carte di debito / credito e altre forme di pagamento elettronico, possono assolvere mediante tali sistemi l’obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi.
La citata Relazione illustrativa al ddl precisa che tale differimento è collegabile ai tempi tecnici necessari all’evoluzione degli strumenti da utilizzare, nonché alla necessità dell’Agenzia delle
Entrate di emanare l’apposito Provvedimento contenente le regole tecniche solo dopo l’attuazione della procedura d’informazione prevista dalla Direttiva UE n. 2015/1535.
OMESSA INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI
È prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 per l’omessa installazione del RT di cui all’art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 127/2015.
È altresì prevista la sanzione da € 3.000 a € 12.000 in caso di manomissione / alterazione del RT salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione è applicabile anche ai soggetti che fanno uso di tali strumenti manomessi / alterati o consente che altri ne facciano uso altri.
SOSPENSIONE LICENZA / ATTIVITÀ
Il comma 2 dell’art. 12, D.Lgs. n. 471/97 prevede che se sono contestate nel corso di un quinquennio 4 distinte violazioni dell’obbligo di emettere ricevuta fiscale / scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza / autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività stessa per un periodo da 3 giorni ad 1 mese.
Se i corrispettivi oggetto di contestazione eccedono la somma di € 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi.
È ora stabilito che tali sanzioni trovano applicazione anche in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione, ovvero di memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.
È altresì disposto che in caso di omessa installazione / manomissione o alterazione del RT trovano applicazione le medesime sanzioni previste per l’omessa installazione del registratore di
cassa (sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da 15 giorni a 2 mesi ovvero da 2 a 6 mesi in caso di recidiva).
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – commi 1122 e 1123
In sede di approvazione per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è stata riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
– terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
– partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
alla data dell’1.1.2021, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2021 il termine entro il quale provvedere:
– alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
– al versamento dell’imposta sostitutiva (11%).
PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI PMI
Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l’art. 56, DL n. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia”, ha riconosciuto, a fronte di un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.
In particolare si rammenta che per le aperture di credito a revoca e i prestiti, per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 30.9.2020 e per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di
cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza prima del 31.1.2021 è possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale. Si rammenta che tale misura è stata prorogata fino al 30.06.2021,
Per le imprese che all’1.1.2021 risultano:
– già ammesse alle misure di sostegno previste dal citato comma 2, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell’impresa;
beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 31.1.2021 o, per le imprese del settore turistico di cui al citato all’art. 77, comma 2, entro il 31.3.2021;
– non ancora ammesse alle misure di sostegno previste dal citato comma 2, possono essere ammesse, presentando apposita comunicazione, entro il 31.1.2021, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’art. 56.
BONUS BEBÈ
È confermato il riconoscimento dell’assegno di cui all’art. 1, comma 125, Finanziaria 2015, come modificato dall’art. 1, comma 340, Finanziaria 2020, anche per ogni figlio nato / adottato dall’1.1 al
31.12.2021, fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
Il bonus, erogato mensilmente dall’INPS, è parametrato al valore dell’ISEE, come segue.
ISEE Bonus bebé:
- pari o inferiore a € 7.000 annui € 1.920
- da € 7.001 a € 40.000 annui € 1.440
- da € 40.001 annui € 960
L’importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2021.
FONDO SOSTENIBILITÀ PAGAMENTO AFFITTI
In sede di approvazione è stato riconosciuto per il 2021 un contributo a fondo perduto a favore del locatore di un immobile adibito ad uso abitativo, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, in caso di riduzione del contratto di locazione.
Il contributo in esame è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di € 1.200 per singolo locatore.
FONDO RIMBORSO AFFITTO STUDENTI FUORI SEDE
In sede di approvazione è stato istituito un fondo pari a € 15 milioni per il 2021 finalizzato al riconoscimento di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti
fuori sede:
– iscritti a Università statali;
– appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 20.000;
– che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l’alloggio;
– residenti in luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell’immobile locato.
Le modalità attuative dell’agevolazione sono demandate ad un apposito Decreto.
BONUS CULTURA 18ENNI
È confermato anche per il 2021 il “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2021, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.
CONTRIBUTO SERVIZI INFORMATIVI
È confermato, per le famiglie a basso reddito, il riconoscimento per il 2021 e 2022 di un contributo aggiuntivo di importo massimo di € 100 sotto forma di sconto sul prezzo di vendita per l’acquisto
di abbonamenti a quotidiani / riviste / periodici anche in formato digitale.
Va evidenziato che l’accesso al contributo è subordinato alle seguenti condizioni:
– ISEE nucleo familiare inferiore a € 20.000;
– fruizione del voucher per l’acquisizione di servizi di connessione alla rete Internet in banda ultra larga / relativi dispositivi elettronici di cui al Decreto MISE 7.8.2020;
– il contributo può essere utilizzato per acquisti online / presso esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici.
“BONUS TV 5G”
L’art. 1, comma 1039, lett. c), Finanziaria 2018 con l’intento di favorire la transizione verso la tecnologia 5G ha previsto un contributo fino a € 50 (c.d. “Bonus TV 5G”) per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi radiotelevisivi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 / HEVC.
BONUS VEICOLI ELETTRICI
In sede di approvazione è stato previsto il riconoscimento di un contributo pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente a favore dei soggetti con ISEE inferiore
a € 30.000 per l’acquisto, in Italia, entro il 31.12.2021 anche in leasing, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza pari o inferiore a 150 kW
di categoria M1 di cui all’art. 47, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 285/92 aventi un prezzo inferiore a € 30.000 (al netto IVA).
Il contributo in esame:
– è riconosciuto nel limite di spesa dell’apposito fondo di € 20 milioni per il 2021 e fino all’esaurimento delle risorse;
– è alternativo e non cumulabile con altri contributi statali.
Le modalità / termini di erogazione del contributo in esame sono demandate ad un apposito Decreto.
BONUS EMISSIONI C02 AUTOVETTURE
L’art. 1, comma 1031, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) ha previsto per i soggetti che acquistano,
anche in leasing, ed immatricolano in Italia dall’1.3.2019 al 31.12.2021 un veicolo di categoria M1
nuovo con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a €
- (IVA esclusa) il riconoscimento:
- di un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria omologato alla classe Euro 0, 1, 2, 3 e 4, così determinato: CO2 g/km Contributo 0-20 € 6.000, 21-60 € 2.500;
- un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato Euro alla classe 0, 1, 2, 3 e 4, così determinato: CO2 g/km Contributo 0-20 € 4.000, 21-60 € 1.500;
ACQUISTO VEICOLI CON / SENZA ROTTAMAZIONE DALL’1.1 AL 31.12.2021
In sede di approvazione è altresì previsto, a favore dei soggetti che acquistano in Italia dall’1.1 al 31.12.2021 anche in leasing un veicolo nuovo di fabbrica, il riconoscimento:
– di un contributo per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e immatricolato prima dell’1.1.2011, parametrato al numero di
grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000, così determinato: CO2 g/km Contributo 0-20 € 2.000, 21-60 € 2.000.
– di un contributo per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia praticato
dal venditore uno sconto pari ad almeno € 1.000, così determinato.
CO2 g/km Contributo 0-20 € 1.000, 21-60 € 1.000.
I contributi in esame sono riconosciuti per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica aventi un prezzo inferiore a € 50.000 (IVA esclusa) e sono cumulabili con i contributi di cui al citato comma 1031.
ACQUISTO VEICOLI DALL’1.1 AL 30.6.2021 CON ROTTAMAZIONE
In sede di approvazione è previsto, a favore dei soggetti che acquistano in Italia dall’1.1 al 30.6.2021 un veicolo nuovo di fabbrica, il riconoscimento di un contributo pari a € 1.500 per l’acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6, immatricolato prima dell’1.1.2011, con un numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO2 g/km) compreso tra 61 e 135, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almento € 2.000.
Il contributo in esame è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione aventi un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 40.000 (IVA esclusa).
ACQUISTO VEICOLI COMMERCIALI N1 / AUTOVEICOLI SPECIALI M1
In sede di approvazione è previsto, a favore dei soggetti che acquistano in Italia dall’1.1.2021 al 30.6.2021 veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica / autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, il riconoscimento di un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all’alimentazione e all’eventuale rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato in una classe fino a Euro 4.
CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE
In sede di approvazione, al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di plastica per acque destinate ad uso potabile, è stato previsto il riconoscimento, dall’1.1.2021 al 31.12.2022, a
favore di:
– persone fisiche;
– esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo / enti non commerciali compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualititivo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
L’ammontare delle spese non può essere superiore:
– per le persone fisiche non esercenti attività economica a € 1.000 per ciascuna unità immobiliare;
– per gli altri soggetti a € 5.000 per ciascun immobile adibito all’attività commerciale / istituzionale.
Il credito d’imposta spetta nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2021 e 2022.
Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono demandate all’Agenzia delle Entrate.