Proroga per i corrispettivi telematici e esenzione iva per prodotti anti Covid-19

 

Il Decreto Rilancio è intervenuto prevedendo la proroga dell’obbligo di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi telematici entro il 12° giorno dalla loro effettuazione. Tale obbligo impone infatti, nella maggior parte dei casi, la messa in funzione di un registratore telematico o l’adeguamento del vecchio registratore di cassa. L’emergenza sanitaria che si è verificata, rendendo difficoltoso tale adempimento, ha quindi previsto una proroga spostando il termine ultimo per tale adeguamento al 31 dicembre 2020.

Pertanto le imprese che nel 2018 hanno avuto un volume d’affari inferiore a 400.000 euro e che avrebbero dovuto adeguarsi entro il 01 gennaio 2020 alla normativa o al più tardi al 01 luglio 2020 usufruendo del periodo transitorio in cui potevano essere comunicati tramite cassetto fiscale i corrispettivi giornalieri certificandoli secondo le regole tradizionali (emettendo scontrino, ricevuta, ecc…), potranno usufruire delle modalità previste per il periodo transitorio fino a fine anno.

In sostanza, questi contribuenti possono continuare per tutto il 2020 a certificare i corrispettivi secondo le vecchie procedure, ed effettuare l’invio dei dati dei corrispettivi mensili entro l’ultimo giorno del mese successivo attraverso il cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda tali invii, ricordiamo che il Decreto Cura Italia ha previsto che è possibile inviare i dati dei corrispettivi di febbraio, marzo ed aprile 2020, entro il prossimo 30 giugno.

 

Cessioni esenti per mascherine e altri Dpi

 

Nell’ambito del c.d. “Decreto Rilancio”, in vigore dal 19.5.2020, il Legislatore ha introdotto un nuovo regime IVA applicabile ad alcune tipologie di beni utili per fronteggiare l’emergenza COVID-19, portando l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5% alle cessioni dei seguenti beni:

  • ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva
  • monitor multiparametrico anche da trasporto
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale
  • tubi endotracheali
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua
  • maschere per la ventilazione non invasiva
  • sistemi di aspirazione
  • umidificatori
  • laringoscopi
  • strumentazione per accesso vascolare
  • aspiratore elettrico
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva
  • ecotomografo portatile
  • elettrocardiografo
  • tomografo computerizzato
  • mascherine chirurgiche
  • mascherine Ffp2 e Ffp3
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici
  • termometri
  • detergenti disinfettanti per mani
  • dispenser a muro per disinfettanti
  • soluzione idroalcolica in litri
  • perossido al 3% in litri
  • carrelli per emergenza
  • estrattori RNA
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19
  • tamponi per analisi cliniche
  • provette sterile
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo

 

Al fine di contenere l’emergenza epidemiologica COVID-19 l’articolo 124 del Decreto ha previsto inoltre che le cessioni dei predetti beni effettuate fino al 31.12.2020 sono esenti IVA con diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti ai sensi dell’art. 19, DPR n. 633/72.

 

E’ stato specificato che la nuova fattispecie di esenzione rientra tra le operazioni per le quali va assolta l’imposta di bollo, se la fatturazione è di importo superiore a € 77,47.