Tax credit vacanze

L’articolo 176 del D.L. n. 34/2020 per incentivare le vacanze nel territorio nazionale ha inserito il così detto “Tax credit vacanze”.

L’agevolazione è concessa per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 per servizi offerti dalle imprese turistico-ricettive, più precisamente:

  • da imprese nazionaliappartenenti al settore turistico-ricettivo;
  • dal b&b, qualificaticome tali dalla normativa nazionale e regionale di riferimento in ambito turistico.

La platea di chi può accedere a tale beneficio risulta essere ben più stringente, in quanto è consentito l’accesso solo ai nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 40.000, attribuendo un credito d’imposta in misura differenziata, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare:

  • un credito pari ad € 150per i nuclei composti da un’unica persona;
  • un credito pari ad € 300per i nuclei composti da due persone;
  • un credito nella misura massima di € 500per i nuclei composti da più di due persone.

Ulteriori requisiti sono previsti per usufruire del credito:

  1. le spesa deve essere sostenuta in un’unica soluzioneper i servizi resi da una struttura ricettiva;
  2. il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale con l’indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  3. il pagamento del servizio sia corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematicidiversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito d’imposta può essere usufruito o direttamente dal soggetto richiedente o ceduto alla struttura ricettiva sotto forma di sconto fino ad un massimo pari all’80% del valore del buono, detraendo l’importo residuo in dichiarazione dei redditi.

Tale modalità di fruizione è una possibilità che la norma concede se concordata preventivamente con la struttura ricettiva che quindi non è obbligata ad accettare l’incentivo sotto forma di sconto.

Lo sconto eventualmente accordato è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione con la possibilità di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.